Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti (7 maggio 1993)
Repubblica Italiana — República de Cuba
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima.
In tale contesto di carattere generale il temine "investimento" indica:
a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto reale compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
b) titoli, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonché titoli di stato e titoli pubblici in genere;
c) crediti finanziari per somme di denaro o qualsiasi altro diritto per obbligazioni o prestazioni, aventi valore economico, nonché, come definiti nel successivo punto 5, del presente articolo, i redditi da investimento;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;
e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui od intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitale, fondazioni, associazioni, e ciò indipendentemente dal fatto che sia o meno a responsabilità limitata.
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.
6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine o sottomarine sulle quali gli Stati contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.
Articolo 2
Promozione e Protezione degli Investimenti
1. Ciascuna Parte incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare gli investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra, nonché le società ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
Articolo 3
Clausola della Nazione più favorita e trattamento nazionale
1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi degli investitori di Stati terzi.
2. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, in attività similari, un trattamento ed un regime giuridico non meno favorevoli di quelli stabiliti nazionalmente per gli investimenti ed i redditi dei suoi propri investitori.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà a Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, associazioni di Mercato Comune, zone di libero scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Articolo 4
Risarcimento per Danni o Perdite
Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre, o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento, ne offrirà adeguato risarcimento. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.
Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per gli investitori della Parte Contraente obbligata e, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.
Articolo 5
Nazionalizzazione ed Espropriazione
1. Gli investimenti di capitali degli investitori di una delle Parti Contraenti godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno né direttamente né indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti od assoggettati a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per fini pubblici o per motivi di interesse pubblico o nazionale, contro adeguato indennizzo e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.
3. L'indennizzo sarà equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere rapidamente verificato, l'indennizzo verrà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività di impresa. L'indennizzo comprenderà gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione sino alla data del pagamento calcolati al tasso Libor a 6 mesi.
Nel caso in cui non si arrivi ad un accordo tra l'investitore e la Parte obbligata, la determinazione dell'indennizzo verrà definita secondo i procedimenti di conciliazione delle controversie indicati all'Articolo 9 del presente Accordo.
Una volta determinato l'indennizzo, questo verrà prontamente pagato e ne sarà autorizzato il rimpatrio in moneta convertibile.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
5. Dopo l'espropriazione, se qualche bene a tal fine acquisito non ha ricevuto in tutto od in parte la prevista destinazione, gli espropriati ed i loro aventi causa hanno diritto ad ottenere il riacquisto.
Articolo 6
Rimpatrio dei Capitali, dei Profitti delle Retribuzioni
1. Ognuna delle Parti. Contraenti garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile che concordino le Parti interessate e senza debito ritardo di:
a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento ed incremento di investimenti;
b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
c) c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita, o liquidazione di un investimento;
d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste, dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.
Articolo 7
Surroga
Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa. posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Articolo 8
Modalità dei trasferimenti
1. I trasferimenti menzionati agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati nella valuta convertibile che concordino le Parti interessate, secondo il tasso di cambio applicabile alle quotazioni del mercato di New York due giorni utili precedenti la richiesta di trasferimento.
2. Gli obblighi fiscali di cui al comma precedente, si intendono assolti quando sia stato adempiuto da parte dell'investitore il procedimento previsto dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.
Articolo 9
Regolamento delle controversie tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra
1. Le controversie che dovessero sorgere fra una delle Parti Contraenti ed un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione ad investimenti di capitale dovranno, per quanto possibile, essere risolte amichevolmente fra le parti in causa.
2. Se una controversia non potesse essere risolta entro sei mesi a partire dalla data in cui è stata iniziata per iscritto essa potrà essere sottoposta a scelta dell'investitore:
a) Al Tribunale competente, nei suoi successivi gradi, della Parte Contraente sul cui territorio è sorta la controversia.
b) Ad un Tribunale arbitrale secondo le disposizioni dei commi da 3 a 5 dell'Articolo 10.
3. La Parte Contraente implicata nel litigio si asterrà, durante il procedimento arbitrale o l'esecuzione del lodo, dall'eccepire la circostanza che l'investitore dell'altra Parte Contraente abbia ricevuto un indennizzo derivante da un'assicurazione per una parte del danno o per la sua totalità.
Articolo 10
Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti
1. Le controversie tra le Parti Contraenti, relative all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo, dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.
2. Nel caso ins cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto. richiesta scritta, esse verranno, su domanda di una di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
4. Se entro i termini, di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri Accordi, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Permanente di arbitrato de L'Aja. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non fosse a lui possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte che effettuerà la nomina. Ove poi il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Permanente di arbitrato de L'Aja più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.
Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie. modalità di procedura.
Articolo 11
Relazioni fra Governi
Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.
Articolo 12
Applicazione di disposizioni varie
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli.
2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti, abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole.
Articolo 13
Ambito di Applicazione
Il presente accordo si applicherà agli investimenti degli investitori di ognuna delle Parti Contraenti che siano stati effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente prima della sua entrata in vigore, a condizione che detti investimenti siano legalmente operanti in questo momento, così come si applicherà agli investimenti che saranno effettuati successivamente nell'ambito e sotto la protezione del presente Accordo.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
Articolo 15
Durata e Scadenza
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni, a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Art. 14, e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ogni scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al punto 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per altri cinque anni a partire dalle date predette.
In fede, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice copia a Roma il 7 maggio 1993 in lingua italiana ed in lingua spagnola ambedue i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica Italiana
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Per il Governo della Repubblica di Cuba
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Protocollo
Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare parte integrante dell'Accordo.
1. In riferimento all'Articolo 3:
a) Le attività, collegate ad investimenti, riguardanti la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connessa ad iniziative imprenditoriali di cui al presente Accordo, godranno ugualmente nel territorio di ciascuna Parte Contraente di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle similari attività ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese terzo.
b) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le sue leggi e regolamenti, e quanto. più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuino attività collegate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.
Fatto in duplice copia a Roma il 7 maggio 1993 in lingua italiana ed in lingua spagnola ambedue i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica di Cuba
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Per il Governo della Repubblica Italiana
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Cuba. Una identità in movimento
Webmaster: Carlo Nobili — Antropologo americanista, Roma, Italia
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